


modificare l'art. 190!
Chiediamo che il principio "solo se sì" sia sancito dalla legge. Qualsiasi atto sessuale non consenziente deve essere riconosciuto come violenza carnale. Solo in questo modo la legge può proteggere efficacemente il nostro diritto all'autodeterminazione sessuale.
modificare l'art. 190!
Chiediamo che il principio "solo se sì" sia sancito dalla legge. Qualsiasi atto sessuale non consenziente deve essere riconosciuto come violenza carnale. Solo in questo modo la legge può proteggere efficacemente il nostro diritto all'autodeterminazione sessuale.
Attivati ora!
Il Parlamento sta attualmente dibattendo la revisione del diritto penale in materia di reati sessuali. Tra le altre cose, l'attenzione è rivolta alla nuova definizione di violenza carnale. Per noi è chiaro: solo un sì significa sì! Ora dobbiamo costruire delle maggioranze nelle commissioni e in Parlamento per le nostre rivendicazioni. Lotteremo affinché la legge protegga la nostra autodeterminazione, e non il patriarcato.
Vuoi partecipare anche tu? Diventa ancora oggi parte della nostra rete attivista e aiutaci per la mobilitazione e per l'organizzazione di azioni. Come attivista sarai invitat* a degli eventi di campagna e ad azioni, ti informeremo sulla nostra campagna online e ti invieremo del materiale informativo.
Di che cosa si tratta?
La violenza sessuale è estremamente diffusa in Svizzera: una donna su cinque l’ha subita in prima persona. Chi appartiene a gruppi emarginati, e in particolare le donne non bianche, le donne disabili e le persone trans o intersessuali, è addirittura doppiamente mi-nacciato. Nonostante siano estremamente frequenti, in Svizzera queste massicce violazioni del diritto all’autodeterminazione sessuale rimangono perlopiù impunite. E una delle cause di questa impunità è il nostro diritto penale arcaico.
Sino ad oggi si considera violenza carnale soltanto la penetrazione vaginale non desiderata imposta a una «persona di sesso femminile», e soltanto se commessa per mezzo della vio-lenza fisica o di minacce.
La realtà della violenza sessuale è completamente diversa da quello che la legge lascia intendere. In primo luogo, si può essere vittima di violenza carnale indipendentemente dal sesso e dal fisico. In secondo luogo, va considerata violenza carnale anche la penetrazione orale e anale non desiderata. In terzo luogo, il criterio decisivo della violenza carnale non è la costrizione, bensì l’assenza di consenso. Infatti, la violenza sessuale scatena nella vittima una reazione naturale a livello fisico simile a uno stato di shock. Gli autori o le autrici di questi reati devono raramente ricorrere alla violenza fisica, a minacce o ad altri mezzi per costringere la vittima ad avere un rapporto sessuale.
Il diritto penale in materia di reati sessuali deve finalmente riconoscere l’esistenza della vio-lenza sessuale! Chiediamo con fermezza una ridefinizione dell’articolo 190 Violenza carnale del Codice penale seguendo il principio che afferma «Solo se sì»: qualsiasi atto sessuale imposto senza consenso deve essere considerato violenza carnale, indipendentemente dal sesso e dal corpo della persona che la subisce. Questa è l’unica soluzione per fare in modo che il diritto penale in materia di reati sessuali garantisca una tutela effettiva del diritto all’autodeterminazione sessuale.